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Ordinanza — n. 14704/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming unauthorized home arrest departure does not preclude statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14704/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Scimenii's appeal inadmissible, rejecting his claim that surrendering to authorities after leaving home arrest without permission automatically negates statutory mitigation. The court affirmed that such surrender still satisfies the conditions for the mitigation under Article 385 of the Penal Code, citing a binding precedent. Consequently, the appeal was dismissed, and Scimenii was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 385, comma 4, cod. pen.: Surrendering to authorities after unauthorized departure from home arrest constitutes the required act for applying the statutory mitigation, even if the surrender itself triggers compulsory detention.

Parole chiave

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home arrest violation statutory mitigation surrender to authorities Article 385 Penal Code appeal inadmissibility compulsory detention Corte di Cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28112 del 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMEMI GIUSEPPE nato a ERICE il 16/03/1990 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Scimenii Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con la puntuale ricostruzione in fatto e le corrette deduzioni in diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire che l'attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 385 cod. pen.

è integrata anche nel caso in cui colui che si è allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez.6, n. 28112 del 2012); ritenuto che la motivazione resa in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche è immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e n