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Ordinanza — n. 14702/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, citing merit review of evidence and lack of defense witness admission necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by not admitting a defense witness under Article 507 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the necessity of integrating evidence is a matter of merit, not admissibility, and that the appellate court's justification for relying on existing evidence was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; The necessity of integrating evidence constitutes a matter of merit, which is unchallengeable in a legality proceeding if the appellate court provides adequate justification for why acquired evidence suffices to define the case.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merit review evidence defense witness admission appellate court justification procedural costs fine attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 507 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENCUCCI CARLO nato a SENIGALLIA il 04/02/1971 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mencucci Carlo avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, sollecitando in parte una rivalutazione delle prove, anche in ordine all'attendibilità della parte civile, che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto che è manifestamente infondato il motivo volto a censurare l'omessa ammissione di un teste a difesa ex art. 507 cod. proc. pen., posto che la necessità dell'integrazione probatoria costituisce una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove la Corte di appello abbia dato un'adeguata giustificazione delle ragioni per cui le prove già acquisite sono idonee a definire il giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es)efiore Il Fre,st