Ordinanza — n. 14701/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BIAGINO nato a TORTORICI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Biagino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14701/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BIAGINO nato a TORTORICI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Biagino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BIAGINO nato a TORTORICI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Biagino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est ore Il Pr idente