Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14701/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14701/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BIAGINO nato a TORTORICI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Biagino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14701/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BIAGINO nato a TORTORICI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Biagino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
espulsione di familiari reati contro la famiglia rigore per motivi familiari ricongiungimento familiare differito mutamento della residenza del minore domanda d'asilo di una famiglia turca
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO BIAGINO nato a TORTORICI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Biagino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, riproponendo questioni - in ordine alla rilevanza del consenso da parte della persona offesa a far entrare il casa il figlio (colpito dal provvedimento di allontanamento), alla sussistenza dello stato di necessità, alla sussistenza del reato di percosse - che sono state già esaminate e risolte nel giudizio di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est ore Il Pr idente