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Ordinanza — n. 14686/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Di Nardo Giuseppe Moreno inadmissible. The lower court's factual reconstruction was based on objective elements and did not exhibit manifest illogicality or contradiction. The court rejected alternative hypotheses regarding subjective elements, ruling that the appeal failed to meet the threshold for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains censure of the factual reconstruction without demonstrating manifest illogicality or contradiction, and if it formulates alternative hypotheses that require a different factual evaluation of the ascertained dynamics.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifest illogicality factual reconstruction objective elements alternative hypotheses censura dell'accertamento dei fatti motivi di revisione indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO GIUSEPPE MORENO nato a GUARDIAGRELE il 08/03/1990 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Nardo Giuseppe Moreno avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto contiene censure alla ricostruzione in fatto senza che si evidenzi la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ricostruita sulla base di elementi obiettivi; ritenuto, altresì, che non è consentita la formulazione di ipotesi alternative, anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che richiedano una diversa valutazione in punto di fatto della dinamica accertata dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es nsore Il residente