Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants challenged the lower court's findings on omitted reasoning and the recognition of recidivism, arguing for a re-evaluation of their criminal conduct. The court rejected these claims because the arguments were too generic and did not address the specific factual findings, while also noting that the appellate court correctly assessed the defendants' increased danger based on their prior records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot be used to re-examine facts or propose alternative hypotheses; generic arguments fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GREGO JACOPO nato a ROMA il 02/10/1990 PICA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/06/1993 BAIA MARCO nato a ROMA il 16/02/1985 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; a OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di Grego Jacopo, Baia Marco e Alessandro Pica, avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso proposti in ordine alla ritenuta omessa motivazione e al vizio della stessa nella ricostruzione del fatto sono inammissibili per genericità, non confrontandosi con le sintetiche, ma comunque puntuali, considerazioni svolte nell'accertamento delle condotte delittuose, né è consentito, in sede di legittimità, procedere alla valutazione di mere ipotesi alternative e, più in generale, ad un ulteriore vaglio nel merito; ritenuto che alla medesima conclusione si giunge in relazione ai motivi con i quali si contesta il riconoscimento della recidiva - così come contestata a ciascuno degli imputati - nonché il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti degli imputati quali sintomi di un'accresciuta pericolosità, affermando che la complessiva gravità del fatto era incompatibile con il riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere esrrre Il Pr