Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding non-punishment and recidivism grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and claimed omitted recidivism exclusion, but the court found these arguments lacked specificity. The court ruled that the appellant's submissions did not contrast with the detailed reasoning of the lower court regarding the gravity of the conduct and the exhaustive assessment of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised lack specificity and do not contrast with the detailed reasoning of the lower court on the facts and legal criteria applied.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ROSA nato a ROMA il 18/11/1979 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di brio Rosa avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito, che hanno valorizzato le gravi modalità della condotta al fine di escludere la tenuità del fatto; ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore Il Prk idente ...A.932