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Ordinanza — n. 14681/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding criminal responsibility without specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14681/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the argument regarding criminal responsibility. The appellant failed to provide specific elements omitted by the lower court necessary to justify an acquittal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds are merely generic and lack the specific factual elements required to demonstrate the error.

Parole chiave

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defect of motivation generic appeal grounds criminal responsibility acquittal justification inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRKOVIC SRETEN nato a ROMA il 11/12/1988 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirkovic Sreten avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni e mancando di indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo