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Ordinanza — n. 14679/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding non-punishability under Article 131-bis Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14679/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Criminal Code, but the court found the ground lacked specificity and was unfounded. The court ruled that the appellant's arguments did not properly contrast with the specific criteria used by the lower court to assess the triviality of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must demonstrate specific grounds contrasting with the lower court's reasoning; generic claims of non-punishability without engaging the specific criteria for triviality are inadmissible.

Parole chiave

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Article 131-bis Criminal Code non-punishability triviality of offense inadmissible appeal lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEALE FABIO nato a PALERMO il 20/10/1994 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Leale Fabio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è priva di specificità e, comunque, manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, che ha escluso la tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore Il P en