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Ordinanza — n. 14674/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility after appellate court reformulated equivalence trial favorably.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14674/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by D'Ambrosio Antonio Luciano inadmissible following a favorable reformulation of the equivalence trial by the Court of Appeal of Naples. The appellate court acknowledged the defendant's overall lenient sentencing treatment and rejected generic mitigating factors due to the recognized aggravating circumstance under Article 416-bis.1 of the Penal Code. Consequently, the Cassation court upheld the lower court's decision, ordering the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 cod. pen.; Upon annulment with remittal, the appellate court must reformulate the equivalence trial, and if it applies lenient criteria and rejects generic mitigations due to recognized aggravations, the cassation appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility equivalence trial reformulation lenient sentencing treatment generic mitigating factors aggravating circumstance penal code procedural costs award Cassazione decision attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO ANTONIO LUCIANO nato a NOLA il 01/01/1949 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Ambrosio Antonio Luciano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che, a seguito di annullamento con rinvio, la Corte di appello doveva provvedere alla riformulazione del giudizio di equivalenza ed a ciò ha provveduto con motivazione, in punto di merito, immune da censure, con la quale dà atto dei criteri applicati e, in particolare, valorizza il complessivo trattamento sanzionatorio ritenuto di favore per l'imputato e non ravvisando elementi per riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, anche in considerazione dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il