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Ordinanza — n. 14672/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement dismissed as inadmissible for raising waived acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14672/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it raised grounds regarding the lack of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a settlement reached under Article 599-bis, arguing the court failed to consider statutory acquittal conditions. The court ruled that such arguments are explicitly excluded from cassation review in settlement cases, limiting appeals to specific procedural defects like the formation of will or prosecutor consent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals against settlements under Article 599-bis, complaints regarding the failure to apply acquittal conditions under Article 129 are inadmissible, as only specific grounds related to the formation of will, prosecutor consent, and divergent judicial pronouncements may be raised.

Parole chiave

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appellate settlement acquittal conditions inadmissible appeal waived grounds Article 599-bis Article 129 de plano dismissal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI MARWEN nato il 26/09/1991 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Amri Marwen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Esso deve, però, essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore Il President