Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted acquittal pronouncement under Article 129 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it raised grounds not permitted by law. The appellant challenged the appellate court's application of a suspended sentence, arguing the judge failed to issue an acquittal pronouncement under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that complaints about omitted acquittal pronouncements are inadmissible in cassation appeals regarding plea agreements, limiting admissible grounds to the formation of will, prosecutor consent, and divergent pronouncements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: In appeals regarding plea agreements, complaints concerning the omission of an acquittal pronouncement under Article 129 of the Criminal Procedure Code are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA FISNIK nato il 20/02/1974 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Fisnik Lika ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., gli ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione in ordine al delitto di furto in abitazione. Con l'unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge e mancanza della motivazione in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26