Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy sentence for inadmissible arguments and factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Esposito's appeal against the Turin Court of Appeal's partial reform of his fraud bankruptcy sentence inadmissible. The defense argued for a lack of malicious intent and contradictory reasoning regarding the subjective element of the crime, while also questioning the excessive duration of accessory sanctions. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level and attempted an impermissible re-evaluation of factual evidence and probative value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of the Court of Appeal are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected at the appellate level or attempt a re-evaluation of factual elements reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a SERRA RICCO' il 17/06/1957 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giovanni Esposito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; letta la memoria pervenuta via PEC con la quale la Difesa argomenta diffusamente in relazione ai motivi di ricorsi e alle ipotizzate ragioni di inammissibilità a fondamento della proposta formulata dall'Ufficio spoglio; rilevato che con il primo motivo, quale il ricorso denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine della ritenuta sussistenza della partecipazione dolosa dell'imputato al progetto distrattivo messo in atto dagli altri e che, con il secondo motivo, esso invece censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta; ritenuto che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento, in particolare in relazione al riconoscimento in capo all'imputato del ruolo di extraneus con il prescritto elemento soggettivo (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seguenti) e che, pertanto, le censure svolte con i primi due motivi siano entrambi indeducibili in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), nonché in quanto essi tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti sia mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01), sia operando una valutazione parcellizzata della provvista indiziaria, attraverso una critica, svolta in particolare con il primo motivo, ai singoli elementi che la compongono e obliterando il significato probatorio che essi assumono se unitariamente considerati; ritenuto, altresì, che le argomentazioni svolte, in particolare, con il secondo motivo in ordine alla estraneità del dolo di profitto rispetto alla fattispecie contestata siano inconferenti, assumendo il dato del profitto non il significato di elemento del reato, quanto di elemento fattuale significativo di una consapevole partecipazione dell'imputato all'operazione distrattiva, che, nella logica ricostruzione compiuta dalla sentenza impugnata, è stata ritenuta indicativa dell'esistenza di uno specifico interesse economico anche dell'extraneus e, dunque, di uno specifico movente, laddove la consapevolezza del vulnus recato al ceto creditorio è stata all'evidenza dedotta a partire dal significativo depauperamento dell'area di garanzia conseguente alla cessione di un contratto di leasing dopo avere pagato i canoni e senza che la società poi fallita ricevesse il corrispettivo pattuito: operazione di cui Esposito era pienamente a conoscenza; ritenuto che il terzo motivo, con cui il ricorso denunzia l'assenza della motivazione in ordine all'eccessiva durata delle sanzioni accessorie, sia indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e, in tale sede, parzialmente accolti, con conseguente applicazione di una sanzione che è comunque inferiore alla media edittale, con conseguente attenuazione degli oneri motivazionali gravanti sul Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle