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Ordinanza — n. 14669/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft aggravation, rejecting special minor damage mitigation due to factual contradictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance of special minor damage, but the court found this claim factually contradicted by the trial records. Consequently, the court rejected the request because the necessary complex assessment of criminal damage was not supported by the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The mitigating circumstance of special minor damage requires a complex judicial assessment of the total criminal damage, not merely the low value of the stolen item or the minor injury inflicted.

Parole chiave

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theft aggravation special minor damage criminal damage assessment inadmissible appeal mitigating circumstance furto aggravato aggravamento della pena truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam, Rv. 282402 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MAURIZIO nato a TORINO il 16/08/1978 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Maurizio Massaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; ritenuto che esso, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, sia manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il cd. danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), fermo restando che tali ultimi profili di fatto risultano, peraltro, smentiti dagli atti processuali, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ma