Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The lower court had partially reformulated the first-instance judgment under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, but the appeal violated strict filing requirements. Consequently, the court ruled that a valid relationship for appeal could not be established, leading to the dismissal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a judgment rendered under Article 599-bis is inadmissible if personally signed by the accused instead of a defense attorney registered with the Court of Cassation, as this precludes the formation of a valid appeal relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNAFI MOHAMED nato il 03/04/1996 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAreTaro—avv udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Mohamed Mounafi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta e confermando, nel resto, le precedenti statuizioni; ritenuto che il ricorso, peraltro proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, sia inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché deve ritenersi preclusa in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente