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Ordinanza — n. 14668/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The lower court had partially reformulated the first-instance judgment under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, but the appeal violated strict filing requirements. Consequently, the court ruled that a valid relationship for appeal could not be established, leading to the dismissal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a judgment rendered under Article 599-bis is inadmissible if personally signed by the accused instead of a defense attorney registered with the Court of Cassation, as this precludes the formation of a valid appeal relationship.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature defense attorney Cassation procedure Article 599-bis court costs procedural preclusion modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNAFI MOHAMED nato il 03/04/1996 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAreTaro—avv udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Mohamed Mounafi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta e confermando, nel resto, le precedenti statuizioni; ritenuto che il ricorso, peraltro proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, sia inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché deve ritenersi preclusa in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente