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Ordinanza — n. 14667/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived key issues regarding guilt and sentencing through a settlement agreement. The defense argued the lower court failed to critically analyze evidence, but the court held that waiving these matters precludes further judicial review. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The conclusion of proceedings via settlement agreement limits the second-instance court's cognition and creates preclusive effects on the entire process, including the appeal, thereby barring challenges to waived issues.

Parole chiave

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criminal settlement agreement waiver of guilt preclusive effect appeal inadmissible appeal concordato penale clausula rebus sic stantibus attenuazione libera della pena mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
di TARANTO'dato so alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Christian Vozza ricorre avverso la sentenza emessa, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
di TARANTO'dato so alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Christian Vozza ricorre avverso la sentenza emessa, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rossi
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOZZA CHRISTIAN nato a TARANTO il 22/12/1992 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO'dato so alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Christian Vozza ricorre avverso la sentenza emessa, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in relazione ai delitti di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato; rilevato, altresì, che con un unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla asserita mancanza di una comprensione critica e analitica dei mezzi di valutazione della prova; ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto, altresì, che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il