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Ordinanza — n. 14666/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction regarding recidivism and general mitigating circumstances compatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manuela Barbaglia inadmissible, upholding the second-instance conviction for theft. The appellant argued that recognizing recidivism contradicted the application of general mitigating circumstances, claiming a logical inconsistency in the lower court's reasoning. The court rejected this claim, citing established precedent that the judicial evaluation of prior criminal records for recidivism is legally independent from the assessment of general mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The recognition of recidivism based on prior criminal records is legally compatible with the application of general mitigating circumstances, as these two judicial determinations possess autonomous and independent logical and legal foundations.

Parole chiave

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recidivism recognition general mitigating circumstances theft conviction appeal logical independence Cassation inadmissibility attenuazione della pena aggravamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGLIA MANUELA nato a CUGGIONO il 28/01/1979 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Manuela Barbaglia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso si deducono la violazione della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza della recidiva nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza, sul piano logico e giuridico, dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4 - n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marz