Italian Court dismisses appeal for fraud bankruptcy due to lack of specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Alfano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Alfano challenged the appellate court's partial reform of his fraud bankruptcy conviction, arguing the decision lacked specific reasoning regarding the subjective and objective elements of the crime. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the second instance without providing a new, specific critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and merely repeat arguments already rejected by the court of second instance without offering a new, reasoned critique of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO FRANCESCO nato a MILANO il 04/06/1967 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; ul Rilevato che Francesco Alfano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso si censura l'assenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato; ritenuto che il motivo sia indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. in particolare le pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata) e che, dunque, gli stessi siano aspecifici in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, con la quale non si confrontano adeguatamente (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ma