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Ordinanza — n. 14663/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for threats and injuries as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carmine Della Porta against the Taranto Tribunal's plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for the application of the minor offense exemption, but the court held that such substantive grounds cannot be reviewed in a plea bargain proceeding. Consequently, the court ruled that the appeal lacks admissible legal grounds under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The minor offense exemption is a substantive ground for non-prosecution that cannot be examined in plea bargain proceedings, rendering appeals based on its application inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain procedure minor offense exemption inadmissible appeal substantive review procedural code attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., che ha applicato, per i delitti di minaccia e lesioni personali, la pena concordata con il Pubblico ministero; ritenuto che secondo la giurisprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
103 del 2017, considerato che la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., che ha applicato, per i delitti di minaccia e lesioni personali, la pena concordata con il Pubblico ministero; ritenuto che secondo la giurisprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
103 del 2017, considerato che la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti
- come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv.
Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti
pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PORTA CARMINE nato a POZZUOLI il 27/11/1969 avverso la sentenza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di TARANTOt ato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J2- Rilevato che Carmine Della Porta ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che ha applicato, per i delitti di minaccia e lesioni personali, la pena concordata con il Pubblico ministero; ritenuto che secondo la giurisprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082 - 01) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano ai reati ascritti all'imputato; ritenuto, altresì, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, come già affermato precedenti pronunciamenti, siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti, Rv. 267926 - 01) e che alla medesima conclusione debba pervenirsi anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, considerato che la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. esige un apprezzamento di merito, ben diverso dal rilievo di una causa estintiva del reato, incompatibile con la natura negoziale del rito prescelto dall'imputato e suscettibile di essere valutato in sede di legittimità esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, con esclusione di tutte le questioni processuali e sostanziali caratterizzate da opinabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il