Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new arguments violate strict review limits for peace court defamation judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's new arguments regarding the defendant's liability for defamation. The court held that under Italian criminal procedure, appeals against peace court judgments for defamation can only address legal violations, not contest the reasoning's correctness. Consequently, the new grounds raised by the defense were deemed impermissible in this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for defamation are limited to legal violations, excluding challenges to the reasoning's correctness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE DOMENICO nato a CHIAROMONTE il 19/02/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Domenico Vitale ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, in funzione di giudice dell'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia che lo aveva condannato per il delitto di diffamazione; lette la memoria depositata dal Difensore della parte civile contenente le conclusioni e l'allegata nota spese, nonché la memoria della Difesa dell'imputato, contenente motivi nuovi; considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittog li; ritenuto, nondimeno, che, pur evocando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorso in sostanza contesti la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità e che, pertanto, le relative censure non siano consentite in sede di legittimità, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge; ritenuto che, infatti, le censure proposte non siano espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01), tanto da integrare una eventuale violazione di legge; rilevato che con il terzo motivo di ricorso la Difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna alle spese che è stata inflitta all'imputato; ritenuto che il motivo in questione non sia consentito in sede di legittimità e sia, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che la pur sintetica motivazione offerta dalla sentenza impugnata non si configura come tale da potere essere qualificata come apparente e da integrare una violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e ritenuto, altresì, che le somme liquidate siano, comunque, nnininnali rispetto alle soglie individuate dalle tabelle forensi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, altresì, che la memoria della parte civile contenente conclusioni e nota spese è stata depositata tardivamente e che, pertanto, non deve procedersi alla liquidazione delle relative spese di rappresentanza e difesa del presente giudizio;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile.