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Ordinanza — n. 14658/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14658/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14658/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONIELLO CARMINE nato a NAPOLI il 16/10/1977 BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Saverio Barone e Carmine Baroniello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di Barone per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., relativamente agli episodi di cui ai n.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 14658/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen., relativamente agli episodi di cui ai n.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false sanzioni pecuniarie fatture fittizie divieto di finanziamento monetario condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
e 3) del capo di imputazione, e di Baroniello per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., relativamente all'episodio di cui al solo n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONIELLO CARMINE nato a NAPOLI il 16/10/1977 BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Saverio Barone e Carmine Baroniello ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di Barone per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., relativamente agli episodi di cui ai n.

2) e 3) del capo di imputazione, e di Baroniello per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., relativamente all'episodio di cui al solo n.

3) del capo di imputazione; ritenuto, quanto al ricorso proposto nell'interesse di Barone, che esso sia inammissibile in quanto: il primo motivo, con cui è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infrondato, posto che il termine massimo di prescrizione per il reato di spendita senza concerto di monete false è pari a 10 anni, per cui esso è destinato a spirare in data 21 marzo 2027, per il fatto di cui al n.

2) del capo di imputazione, e in data 1° aprile 2027 per il fatto di cui al n.

3) del capo di imputazione; il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non ha indicato gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il ricorso di Barioniello - articolato in un unico motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - sia generico, considerata la mancanza di specificità del motivo, secondo quanto si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, sicché, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., esso deve ritenersi inammissibile; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis