Italian Court dismisses appeal for attempted theft as grounds lack specificity and are merely repetitive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for acquittal based on lack of specific psychological elements and the minor nature of the act, but failed to provide new arguments distinct from those raised in the second instance. The court rejected these claims because they merely reiterated previous criticisms without engaging with the appellate court's reasoning regarding the specific facts and aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific, critical arguments distinct from those already examined; mere repetition of lower court grievances renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZY SALAH nato a MOHAMMEDIA( MAROCCO) il 24/09/1997 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Salah Ghazy ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e correttamente disattese dalla Corte di merito, la quale ha puntualmente motivato in ordine alla identificazione di Ghazy - effettuata dalla persona offesa - quale autore del tentato furto, a nulla rilevando in tal senso le dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato (la quale non è comunque da considerarsi destinataria dell'avviso ex art. 199 cod. proc. pen.), sicché le doglianze difensive devono essere considerate non specifiche in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato che con il secondo motivo di ricorso la Difesa denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato; ritenuto che esso difetti di specificità dal momento che ripropone pedissequamente le censure dedotte con l'atto di appello senza confrontarsi, per confutarle, con le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che con il terzo motivo di ricorso la Difesa denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto che non si risolvono in un confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno evidenziato come l'imputato abbia forzato dapprima la serratura della macchina e, indi, il quadro di accensione, provocandone una manomissione tale da integrare l'aggravante in questione; rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; rilevato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01), non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); ritenuto che esso sia manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione della fattispecie in questione (si veda la pag. 3 della sentenza), avuto riguardo, in particolare, al dato della abitualità del comportamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme