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Ordinanza — n. 14649/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific correlation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14649/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Carrassi's appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible. Carrassi argued that the lower court erred in finding him responsible for aggravated theft and resistance to a public official, but his grounds were deemed too generic. The court rejected the appeal because the arguments failed to correlate with the specific reasoning of the decision or fit within the statutory framework for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The appeal must be specific and demonstrate a clear correlation between the censure and the reasoning of the decision, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds of appeal lack of specific correlation art 606 code of criminal procedure inadmissible appeal resistance to public official aggravated theft aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023
Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRASSI LUIGI nato a BARI il 16/08/1988 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Luigi Carrassi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti aggravati di furto e di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con l'unico motivo di ricorso vengono prospettati vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto del tutto generico e mancante di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle censure prospettate, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285800 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo