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Ordinanza — n. 14647/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling dexterity exists and minor damage is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a lack of 'dexterity' and requested a reduction for minor damage, but the court found the sudden entry into the car constituted dexterity. Furthermore, the court rejected the claim for minor damage as it was repetitive and contradicted the significant value of stolen items.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.; Art. 60, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.: The court establishes that dexterity in aggravated theft is proven by sudden, lightning-fast entry preventing victim reaction, while claims for minor damage are inadmissible if they merely reiterate arguments already fully examined by the trial court.

Parole chiave

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aggravated theft dexterity circumstance minor damage mitigation inadmissible appeal repetitive censure furto di lieve entità furto aggravato licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.
Art. 60, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORZI FABIO MAURIZIO nato a CATANIA il 15/01/1985 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Fabio Maurizio Borzì ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale l'imputato era stato condannato per il reato furto aggravato; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen. nella parte inerente alla configurabilità della destrezza e alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia commesso il fatto con mossa repentina, fulminea, che non consente alla persona offesa la possibilità di reagire (cfr.

Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, 279361 - 01), come avvenuto nel caso di specie, avendo l'imputato sorpreso le persone offese inserendo il braccio all'interno dell'abitacolo dell'autovettura e aprendo lo sportello; ritenuto che il ricorso, nella parte in cui si duole della mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, sia inammissibile in quanto reiterativo di censure già avanzate e adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali evidenziano come il valore dei beni e delle borse, nonché dei documenti complessivamente sottratti, siano elementi ostativi alla concessione dell'invocata attenuante; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i