Italian Court dismisses appeal against conviction for embezzlement due to inadmissible and unfounded arguments regarding sentencing and non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele De Nigris inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for non-punishability under Article 131-bis and requested mitigating circumstances, but the court found these claims based on outdated criminal records and unsupported assertions. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and affirmed the lower court's decision on the embezzlement conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on specific deductions lacking argumentative criticism of the lower court's reasoning and is manifestly unfounded due to reliance on outdated evidence or unsupported assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NIGRIS RAFFAELE nato il 25/01/1991 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Raffaele De Nigris ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 496 cod. pen.; rilevato, altresì, che il ricorso è costituito da due motivi, con i quali la Difesa lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, denunziando, inoltre, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo in questione sia inammissibile perché il medesimo appare affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, perché connotate dall'assenza di critiche argomentate alle ragioni poste a sostegno delle statuizioni impugnate e contraddistinte da assertive affermazioni neppure corredate da riferimenti all'interpretazione giurisprudenziale degli istituti richiamati; ritenuto, inoltre, che esso sia manifestamente infondato, perché, da un lato, il certificato del casellario giudiziale - cui il ricorso fa riferimento - risale al 2016 a differenza di quello richiamato dalla Corte di merito, che reca l'indicazione di precedenti penali per reati della stessa indole e, dall'altro, la medesima Corte ha correttamente ed esaustivamente motivato sulla pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26