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Ordinanza — n. 14643/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14643/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA LEONARDO nato a MODUGNO il 16/06/1979 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Leonardo Ventrella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, nel rideterminare la pena, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Bari con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto alla idoneità degli atti a realizzare il delitto programmato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese dalle corrette ed esaustive argomentazioni da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della massima riduzione della pena per il tentativo di furto in abitazione; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che - come correttamente chiarito dalla Corte di merito - la riduzione per la forma tentata, quale fattispecie autonoma, è stata puntualmente applicata e che non sussiste, nel caso di specie, l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 56 cod. pen. (v. quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 14643/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della massima riduzione della pena per il tentativo di furto in abitazione; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che - come correttamente chiarito dalla Corte di merito - la riduzione per la forma tentata, quale fattispecie autonoma, è stata puntualmente applicata e che non sussiste, nel caso di specie, l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 56 cod. pen. (v. quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali tentato furto attenuazione della pena alleggerimento della pena ritiro della querela penale difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRELLA LEONARDO nato a MODUGNO il 16/06/1979 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Leonardo Ventrella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, nel rideterminare la pena, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Bari con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto alla idoneità degli atti a realizzare il delitto programmato; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese dalle corrette ed esaustive argomentazioni da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della massima riduzione della pena per il tentativo di furto in abitazione; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che - come correttamente chiarito dalla Corte di merito - la riduzione per la forma tentata, quale fattispecie autonoma, è stata puntualmente applicata e che non sussiste, nel caso di specie, l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 56 cod. pen. (v. quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il