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Ordinanza — n. 14641/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14641/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Romita's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Romita argued that the lower court erred in evaluating the evidence regarding his intimidating statement under Article 612 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal consisted solely of factual grievances rather than legal arguments, and the lower court's reasoning was sufficient to establish the objective intimidating nature of the defendant's words.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise admissible legal grounds; mere complaints regarding factual assessments or alleged motivational defects that do not affect the legal qualification of the case are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances Article 612 Penal Code intimidating statement Supreme Court review minaccia non comprovata censura formulata in modo carente attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 612 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITA GIUSEPPE nato a BITRITTO il 28/04/1969 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giuseppe Romita ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, rideterminando la pena, ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Bari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 612 cpv. cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo il ricorso lamenta vizi di motivazione in ordine alla all'affermazione di responsabilità dell'imputato, denunziando un'erronea valutazione del quadro probatorio; ritenuto che esso, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia manifestamente infondato posto che il medesimo prospetta asseriti difetti motivazionali che non emergono dal provvedimento impugnato, nel quale la Corte di merito ha chiarito come dal tenore testuale dell'espressione proferita dall'imputato emergesse un'obiettiva carica intimidatoria con conseguente configurazione della fattispecie contestata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marz