Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances and lack of specific argumentation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Sorrentino's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated theft and resistance to a public official inadmissible. The defense argued for a mitigating circumstance of minor damage and the exclusion of recidivism, but the court found these grievances to be generic repetitions of arguments already rejected at the trial level. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's factual findings regarding the car's value and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic repetitions of trial-level grievances without new argumentation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1977 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Vincenzo Sorrentino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e in quanto le stesse si palesano non specifiche ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01) avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza dei presupposti per la concessione dell'invocata attenuante in considerazione del valore dell'autovettura, tale da escludere che il danno possa obiettivamente considerarsi di lieve entità, a prescindere dalle capacità economiche della persona offesa (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e ritenuto che anche tale motivo sia inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da doglianze estremamente generiche, esso appare anche reiterativo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati, avendo la Corte territoriale evidenziato come l'imputato risulti gravato da precedenti condanne anche in relazione a reati della spessa specie, sicché l'invocata esclusione della recidiva non può essere condivisa (v., in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso