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Ordinanza — n. 14637/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and prohibited re-reading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14637/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for resisting a public official and fabricating false generalities, arguing violations of law and reasoning. The court rejected these claims because the appeal was overly generic and sought an impermissible re-reading of the evidence already evaluated by lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is particularly generic or if it attempts to obtain a re-reading of the evidence that was already properly evaluated by the territorial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds re-reading evidence resisting public official false generalities Supreme Court court costs inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCIBALLI ANGELO nato a FROSINONE il 14/03/1988 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Angelo Perciballi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 337 e 495 cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo del ricorso la Difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i due reati ascrittigli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, oltre a essere particolarmente generico, esso appare diretto ad ottenere un'alternativa rilettura delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale correttamente motivato sul punto evidenziando che, per ciò che concerne il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta tenuta dall'imputato, estremamente pericolosa, aveva deliberatamente posto in pericolo l'incolumità personale del pubblico ufficiale; ritenuto, altresì, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 495 cod. pen. che alla stregua della motivazione offerta la spendita di false generalità da parte dell'imputato deve ritenersi pacifica, avendo egli fornito le generalità del fratello (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 m