Italian Court dismisses appeals by two defendants for lack of specific arguments and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Luigi Rasa and Antonino Tamburello inadmissible. Rasa's appeal was rejected for being entirely specific and failing to address the judges' detailed arguments, while Tamburello's was dismissed due to overly general claims regarding sentencing and mitigating circumstances. The court upheld the lower court's reasoning that the defendants' recidivism demonstrated greater social danger, leading to the rejection of both requests and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and address the merits; general complaints regarding sentencing or motivation without engaging the specific judicial reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASA LUIGI nato a PALERMO il 10/10/1951 TAMBURELLO ANTONINO nato a PALERMO il 03/08/1974 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 0), rilevato che Antonino Tamburello e Luigi Rasa ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati erano stati riconosciuti responsabili del delitto di furto aggravato; ritenuto che il ricorso di Rasa - con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità - sia inammissibile in quanto del tutto aspecifico, omettendo di confrontarsi completamente con le puntuali argomentazioni fornite dai Giudici di merito (v. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso di Tamburello - con il quale la Difesa lamenta vizio di motivazione in relazione al profilo inerente la commisurazione della pena inflitta nonché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestate - sia parimenti inammissibile in quanto lo stesso prospetta deduzioni estremamente generiche inerenti al trattamento sanzionatorio che appare, invece, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto che la reiterazione dell'illecito fosse sintomo di maggiore riprovevolezza e di pericolosità sociale del soggetto, avuto riguardo alla natura dei reati, al grado di offensività degli stessi e alle modalità della condotta (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il