Italian Court dismisses appeals against theft convictions for unauthorized electricity use due to lack of specific factual criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Stefano Baglione and Emanuela Misseri inadmissible. The defendants argued for a different factual reconstruction regarding joint theft and requested the application of mitigating circumstances, but the court found their arguments too generic and lacking specific critiques of the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the convictions for aggravated theft of electricity, noting that the defendants' participation and the nature of the crime justified the penalty without requiring proof of physical tampering by the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific factual criticism and precise identification of procedural errors; generic or substantially re-evaluative arguments regarding the assessment of merit or the application of mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAGLIONE STEFANO nato a PALERMO il 14/02/1990 MISSERI EMANUELA nato a PALERMO il 02/10/1995 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Stefano Baglione e Emanuela Misseri ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale i due imputati erano stati condannati per concorso del reato di furto pluriaggravato; rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa di Baglione si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di concorso in furto pluriaggravato; ritenuto che esso sia diretto a ottenere un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, non scandita da una specifica critica e dalla individuazione di precisi travisamenti delle emergenze processuali congruamente valorizzate dai Giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del compendio probatorio raccolto, che non residuano dubbi sulla colpevolezza dell'imputato, atteso anche che, in tema di furto di energia elettrica, non occorre la prova che la manomissione sia stata materialmente compiuta dall'imputato, risultando sufficiente che l'immobile illecitamente alimentato si trovi nella sua disponibilità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato); rilevato che con il secondo motivo di ricorso la Difesa di Baglione si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, da un lato, il motivo di appello sul punto e sulla graduazione della pena inflitta era estremamente generico e in quanto, dall'altro lato, esso si configura come sostanzialmente rivalutativo rispetto all'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sul punto, avendo la stessa evidenziato come l'intero quantitativo di energia prelevato sia sfuggito alla registrazione e l'imputato sia stato anche denunciato per invasione abusiva dell'immobile e come il reato contestato risulti anche aggravato da due circostanze ad effetto speciale, elementi, questi, ritenuti ostativi, con motivazione non illogica, all'accoglimento della richiesta difensiva (si veda, in particolare, pagina 7 del provvedimento impugnato); rilevato che con il primo motivo di ricorso la Difesa di Emanuela Misseri deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di concorso in furto pluriaggravato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto volto ad ottenere un'alternativa JJL rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità, anche in considerazione del fatto che la Corte ha evidenziato come non possa dubitarsi della responsabilità penale dell'imputata, avendo la stessa fornito un proprio contributo partecipativo nell'esecuzione della condotta criminosa con l'invasione dell'immobile e la illecita fruizione di energia elettrica in assenza di qualsiasi contratto di fornitura (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso della Misseri, con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, sia anch'esso inammissibile in quanto le caratteristiche del fatto e le circostanze ad effetto speciale contestate sono state ritenute idonee a giustificare, alla stregua di un apprezzamento di merito che appare immune da qualunque profilo di illogicità, alla modifica richiesta del giudizio di equivalenza nonché alla riduzione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de