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Ordinanza — n. 14631/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstances due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, claiming a violation of criminal law and contradictory reasoning. The court rejected this, noting that the lower court's decision was adequately motivated and consistent with established jurisprudence requiring only reference to decisive elements rather than all favorable facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal alleging violation of law and contradictory reasoning regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the judgment is adequately motivated and aligns with the principle that the court of first instance need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances violation of criminal law contradictory reasoning adequate motivation inadmissible appeal judicial discretion criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 455 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI CARMELO nato a PALERMO il 28/07/1990 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t Rilevato che Carmelo Cangenni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Termini Imerese con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ai sensi dell'art. 455 cod. pen.; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denunzia la violazione della legge penale nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione adeguata ed esente da evidenti profili di illogicità, anche considerato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento di tali circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex plurimis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26