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Ordinanza — n. 14629/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as tribunal correctly applied parole law regarding behavioral revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14629/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Papaserio's appeal against the Catania Supervision Tribunal's refusal of alternative measures inadmissible. The appellant argued the tribunal ignored a favorable treatment report, but the court found the tribunal explicitly considered the report while weighing it against the prisoner's lack of critical revision of past conduct. Consequently, the court ruled the lower court's reasoning was not illogical and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.s.; Art. 101 c.p.s.: The supervisory tribunal must assess whether a critical revision of the past has begun; a favorable treatment report is relevant but must be weighed against the prisoner's demonstrated lack of insight into the devaluation of their crimes.

Parole chiave

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parole supervision appeal alternative measures refusal treatment report weight critical revision of past inadmissible appeal behavioral assessment costs of appeal parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.s.
Art. 101 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPASERIO VINCENZO nato a CATANIA 11 17/03/1973 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di PAPASERIO Vincenzo avverso -1 o 3 2 O g.4 l'ordinanza con cui in data . • il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato un'istanza di ammissione del condannato alle misure alternative dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'erroneità e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, perché non avrebbe tenuto nel dovuto conto il parere favorevole formulato nella relazione trattamentale; Rilevato che la censura non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha invece espressamente preso in considerazione il parere favorevole espresso dall'equipe trattamentale, ritenendolo tuttavia recessivo rispetto al fatto che i risultati dell'osservazione in punto di consapevolezza del disvalore delle condotte non siano positivi;

Ritenuto che, in tal modo, l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui è necessario che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un processo di revisione critica del passato sia stato avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così