Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14628/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishability for minor offense and conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Filippo Giardina's appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the non-punishability provision for a minor offense and the contradictory application of mitigating circumstances and conditional suspension. The court ruled that the appellate judgment correctly assessed the objective gravity of the crime and distinguished it from subjective mitigating factors, rendering the appeal's arguments insufficient to overturn the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 133, comma 1, cod. pen.; Art. 163, cod. pen.: The assessment of particular minor offensiveness relies on objective criteria, while general mitigating circumstances consider subjective elements, allowing both to coexist without contradiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability minor offense conditional sentence suspension manifest unfoundedness appeal objective versus subjective criteria contradictory reasoning defense favoreggiamento carcerazione preventiva eccessiva infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.
159 del 2011; Evidenziato che le censure mosse alla sentenza impugnata riguardano, per un verso, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
Art. 163, cod. pen.
Rilevato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile anche con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011; Evidenziato che le censure mosse alla sentenza impugnata riguardano, per un verso, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 163 cod. pen
Rilevato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile anche con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone
Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta
pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 5, n. 17246 del 19/2/2020, Pascucci
hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/2/2020, Pascucci, Rv.
Sez. 2, n. 31861 del 28/9/2020, Muleta
pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 31861 del 28/9/2020, Muleta, Rv.
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA FILIPPO nato a PALERMO il 28/06/1953 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; V\(

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di GIARDINA Filippo avverso la sentenza con cui in data 11.9.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 26.4.2024 che condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui agli artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che le censure mosse alla sentenza impugnata riguardano, per un verso, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, per l'altro, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur escludendo la particolare tenuità del fatto, ha nondimeno concesso le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena;

Rilevato, in primo luogo, che i giudici dell'appello hanno escluso che fosse ravvisabile la particolare tenuità del fatto contestato, in considerazione della gravità del fatto, misurata alla stregua della pericolosità del condannato, del quale, pur dando atto che fosse incensurato, hanno evidenziato tuttavia la disponibilità a mettersi a disposizione come prestanome di una associazione di stampo mafioso; Considerato, pertanto, che in tal modo la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01;

Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01), di guisa che è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); Rilevato, in secondo luogo, che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131- bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/2/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01);

Rilevato, inoltre, che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile anche con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 31861 del 28/9/2020, Muleta, Rv. 279818 - 01); Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché, in definitiva, si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01);

Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas