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Ordinanza — n. 14627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as reiterative of previously rejected legal arguments regarding parole permission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated legal arguments already rejected by the lower tribunal. The detainee challenged the refusal of a parole permission, claiming the new legislative regime should apply retroactively to his case. The court ruled that the matter was already consistently decided by higher jurisprudence against the applicant's position, rendering the new submission without merit.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis ord. pen.; Art. 41 bis L. 354/1975: The Court holds that appeals reiterating issues already decided by precedent in the opposite sense are inadmissible without new or different grounds.

Parole chiave

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parole permission reiterative appeal inadmissibility retroactive application mafia-related crimes legal precedent procedural economy proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis ord. pen.
"di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.
legge 30 dicembre 2022, n. 199
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum" (Sez.
Art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354
285203 - 01); - l'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L.
Art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94
4-bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023
199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Rv.
Sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009
94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; ifY

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di GALLICO Domenico avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto in data 27.9.2024 il reclamo presentato dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari che in data 1.7.2024 aveva dichiarato inammissibile una istanza di concessione del permesso premio; Evidenziato che il ricorso è da considerarsi meramente reiterativo dei motivi di reclamo su questioni di diritto che sono state già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in senso contrario a quello proposto dal condannato;

Considerato, infatti, che: - in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Rv. 285203 - 01); - l'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell'art. 4-bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009, Rv. 245045 - 01);

Ritenuto, inoltre, che anche della questione di legittimità costituzionale proposta in sede di reclamo è stata adeguatamente valutata la manifesta infondatezza dal Tribunale di Sorveglianza; Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto connotato dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen