Cassation Court dismisses appeal as reiterative of previously rejected legal arguments regarding parole permission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated legal arguments already rejected by the lower tribunal. The detainee challenged the refusal of a parole permission, claiming the new legislative regime should apply retroactively to his case. The court ruled that the matter was already consistently decided by higher jurisprudence against the applicant's position, rendering the new submission without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis ord. pen.; Art. 41 bis L. 354/1975: The Court holds that appeals reiterating issues already decided by precedent in the opposite sense are inadmissible without new or different grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; ifY
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di GALLICO Domenico avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto in data 27.9.2024 il reclamo presentato dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari che in data 1.7.2024 aveva dichiarato inammissibile una istanza di concessione del permesso premio; Evidenziato che il ricorso è da considerarsi meramente reiterativo dei motivi di reclamo su questioni di diritto che sono state già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in senso contrario a quello proposto dal condannato;
Considerato, infatti, che: - in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Rv. 285203 - 01); - l'applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell'art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell'art. 4-bis, comma primo, della citata legge - come prevista dall'art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (Sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009, Rv. 245045 - 01);
Ritenuto, inoltre, che anche della questione di legittimità costituzionale proposta in sede di reclamo è stata adeguatamente valutata la manifesta infondatezza dal Tribunale di Sorveglianza; Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto connotato dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen