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Ordinanza — n. 14625/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after parallel complaint and rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner filed a parallel complaint which was subsequently rejected, creating a lack of interest. The defendant argued for review of the parole permission denial, but the opposing party contended that the procedural sequence had already been addressed. The court ruled that the simultaneous activation of the complaint phase extinguished the necessity for the cassation appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter L. n. 354/1975; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The filing of a parallel complaint followed by its rejection creates a subsequent lack of interest, rendering a cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest parallel complaint parole permission cassation appeal procedural sequence inadmissibility supervision court esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30-ter L. n. 354 del 1975
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Premesso che GALLICO Domenico ha proposto ricorso per cassazione in data t 30.7.2024 avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile in data 1.7.2024 una istanza di permesso premio del condannato; Rilevato che contro il medesimo provvedimento risulta che il detenuto abbia, al tempo stesso, presentato reclamo ex art. 30 -ter L. n. 354 del 1975, poi respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza in data 27.9.2024, avverso cui Gallico pure ha proposto ricorso per cassazione il 17.10.2024;

Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata - per effetto della parallela proposizione del reclamo e del successivo ricorso per cassazione - una situazione di "carenza d'interesse sopraggiunta", giacché l'attualità dell'interesse alla presente impugnazione è venuta meno a seguito della contestuale attivazione della fase del controllo dell'ordinanza secondo il corretto schema procedimentale previsto dalla legge (che prevede, appunto, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto dapprima a reclamo); Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec