Italian Court dismisses appeal regarding revoked driving license due to moral surveillance requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that a Constitutional Court ruling on driving license revocation was misapplied. The appellant argued the Constitutional Court's 2024 decision should apply to his case, but the court found the facts involved a license revoked for moral deficiencies under special surveillance, not for prior traffic violations. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. n. 159/2011; Art. 120 Codice della Strada: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding driving after license revocation for prior violations does not apply to cases where the license is revoked due to moral deficiencies under special surveillance measures.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUTINO GIACINTO nato a BAGHERIA il 13/07/1955 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di TUTINO Giacinto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data 15.10.2024 l'istanza, presentata nell'interesse del condannato, di revoca della sentenza di condanna emessa in data 11.10.2020 (irrevocabile il 15.2.2021) per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente ritenuto non applicabile la sentenza n. 116 del 2024, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada;
Rilevato che nel caso di specie non vi fosse, invece, alcuno spazio per l'eventuale applicazione della sentenza richiamata, in quanto il giudice dell'esecuzione dà atto - e il ricorso lo conferma - che la patente fu revocata a Tutino ai sensi dell'art. 120 cod. strad. per carenza dei requisiti morali, proprio in quanto sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; Considerato, quindi, che il fatto oggetto della condanna del ricorrente concerneva un'ipotesi diversa da quella in relazione alla quale è intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale, e cioè il caso di guida senza patente o sospesa per cause ricollegabili alla misura di prevenzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C