Criminal appeal dismissed for lack of counsel; personal filing violates mandatory representation rules under Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant without legal representation. The appellant had previously had a complaint rejected by the Tribunal of Surveillance, but the Court of Cassation requires appeals to be signed by registered defense attorneys under specific articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A criminal appeal against any judicial decision must be signed by defense attorneys registered in the special roll of the Court of Cassation; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGLIUZZI SALVATORE nato a PALMI il 10/12/1973 avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA(dato avviso &Tè udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.10.2024 era stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria un reclamo ex art. 69- bis L. 354 del 1975, FIGLIUZZI Salvatore ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1