Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing a lack of motivation. The court ruled that the lower court correctly relied on the criminal record certificate to establish the defendant's predisposition to offend, satisfying the requirement to consider preponderant elements under Article 133 of the Penal Code. Since the appeal merely repeated the original appeal arguments without refuting the persuasive reasoning, it was deemed legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The court of second instance may limit its examination to the single most preponderant element regarding the offender's personality or the crime's nature to decide on generic mitigating circumstances, provided the reasoning is non-contradictory and sufficient to determine the benefit's grant or exclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO FEDELE nato a BARI il 09/08/1970 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di AMORUSO Fedele avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 23.11.2023 la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di data 21.11.2017 di condanna del ricorrente, in un giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che il ricorso si duole del vizio della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Premesso, a tal proposito, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269 - 01);
Osservato, nella prospettiva appena indicata, che la Corte d'Appello ha motivato il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. con il riferimento alle "risultanze del certificato del casellario giudiziale, da cui si trae conferma dell'apprezzabile proclività a delinquere" e, comunque, all'assenza di elementi di segno positivo che giustificassero una diminuzione della pena; Ritenuto che, in tal modo, i giudici di secondo grado abbiano fatto inappuntabile applicazione del principio secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549 - 02);
Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente la censura già dedotta come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende