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Ordinanza — n. 14615/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic criticism of second instance sentencing reasoning without specific refutation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Eligio De Felice's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. De Felice argued the appellate court failed to independently motivate its decision on the crime's elements and sentencing, merely repeating the first-instance judgment. The court rejected this, noting the lower court had thoroughly addressed the objective facts, lack of justification for carrying items, and the appropriateness of the minimum statutory sentence given the defendant's specific history and the nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 596 c.p.p.: An appeal based on a generic critique of the second instance judgment's reasoning is inadmissible if the lower court's arguments are logical, specific, and adequately refute the appellant's claims without contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism sentencing reasoning second instance carrying weapons statutory minimum court costs reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. n. 110 del 1975
Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell'art. 4 L.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE ELIGIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/07/1994 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di DE FELICE Eligio avverso la sentenza con cui in data 15.3.2024 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 5.12.2022 di condanna del ricorrente alla pena di quattro mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte d'Appello di Lecce non abbia autonomamente motivato in ordine alle censure dell'atto di appello e si sia limitata a richiamare la decisione di primo grado, non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha invece diffusamente e specificamente argomentato (pp. 2-3) sia in ordine all'elemento oggettivo del reato, sia in ordine all'insussistenza del giustificato motivo del porto;

Ritenuto che la medesima considerazione si attagli anche al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell'art. 4 L. n. 110 del 1975 e alla inadeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla reale entità del caso concreto, in quanto, da un lato, la Corte d'Appello ha operato un ineccepibile riferimento alle modalità del fatto (porto di ben cinque oggetti destinati alla offesa all'interno di una casa circondariale) e alla personalità dell'imputato desumibile dai precedenti specifici, mentre, dall'altro, i giudici di secondo grado hanno preso atto che la pena detentiva fosse stata determinata dalla sentenza di primo grado nel minimo edittale (e quella pecuniaria in misura addirittura inferiore al minimo);

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su una critica generica del provvedimento impugnato che non confuta specificamente le argomentazioni addotte dai giudici di secondo grado in modo nient'affatto illogico o contraddittorio; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C