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Ordinanza — n. 14613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of minor offense mitigation due to lack of legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the execution judge erred by ignoring the low economic value of stolen goods and failing to mention the victim's property return. The court rejected this, noting the lower court's decision correctly aligned with established precedent requiring a holistic assessment of the crime's overall disvalue rather than just the stolen amount.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 177 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision correctly applies the principle that minor offense mitigation requires a comprehensive evaluation of the crime's disvalue, including means and circumstances, rather than focusing solely on the economic value of the stolen property.

Parole chiave

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minor offense mitigation execution judge powers holistic crime assessment manifest unfoundedness rape and robbery Cassation inadmissibility economic value limitation commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 177 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sent. Corte cost. n. 86 del 2024
Sent. Corte cost. n. 120 del 2023
Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno
120 del 2023), secondo cui l'attenuante della lieve entità richiede che il ridotto disvalore del fatto sia valutato nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno, Rv.
Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Bevilacqua
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEYNEKA TETYANA nato il 18/01/1959 avverso l'ordinanza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO re-t Esaminato il ricorso proposto dal difensore di DEYNEKA • avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data CW.10.2024 l'istanza, presentata nell'interesse della condannata, di rideterminazione della pena inflittale con sentenza irrevocabile per il reato di rapina, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell'esecuzione, rigettando la richiesta di riconoscere l'attenuante della lieve entità del fatto, sia incorso, da un lato, in violazione di legge per non avere tenuto conto del limitato valore economico dei beni sottratti dalla ricorrente e, dall'altro, nel vizio della motivazione per non avere motivato in ordine a tale aspetto e alla circostanza che la ricorrente all'arrivo delle forze dell'ordine avesse restituito gli oggetti sottratti alla vittima;

Ritenuto, in primo luogo, che il ricorso non si confronti con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale, per disattendere l'istanza difensiva, richiama le modalità violente dell'azione, posta in essere da più persone che colpivano ripetutamente la vittima con un manganello; Ritenuto, in secondo luogo, che la pronuncia del giudice dell'esecuzione si inscriva nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la analoga pronuncia di illegittimità costituzionale in tema di lieve entità applicabile al delitto di estorsione (sent.

Corte cost. n. 120 del 2023), secondo cui l'attenuante della lieve entità richiede che il ridotto disvalore del fatto sia valutato nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01) e non sia circoscritto al valore economico del bene sottratto, sicché l'attenuante non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01);

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 'rY

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C