Continuazione di reati: il decorso temporale tra due condanne irrevocabili impedisce il riconoscimento della unicità del disegno criminoso.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's rejection of the request to apply the continuation rule. The appellant argued that specific indicators proved a unified criminal plan, but the court emphasized that a two-year and six-month gap between offenses makes a pre-determined design highly improbable. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied the principle that temporal distance is decisive for denying continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Il decorso del tempo tra reati giudicati con sentenze irrevocabili costituisce elemento decisivo per escludere la programmazione unitaria del disegno criminoso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 22/06/1979 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di SORRENTINO Ciro avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 10.10.2024 la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Evidenziato che, in questa prospettiva, il giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo l'omogeneità delle condotte delittuose, ha ritenuto ostativo al riconoscimento ab origine della unicità del disegno criminoso l'intervallo cronologico tra i fatti, commessi a distanza di due anni e sei mesi; Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso non confuta specificamente l'argomento su cui la Corte d'Appello ha fondato la decisione e si limita a riaffermare la sussistenza di quegli indici che il giudice dell'esecuzione ha già ritenuto recessivi rispetto al dato temporale e indicativi di una generica spinta criminosa piuttosto che di un programma criminoso unitariamente concepito;
Ritenuto che, invece, l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01; Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia, Rv. 253664 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ry
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos