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Ordinanza — n. 14610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not registered in the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lawyer who signed the petition was not enrolled in the special barroll required for filing before the Supreme Court. The appellant, Daniele Campo, had been convicted of a minor offense by the Trapani Tribunal, but the procedural defect regarding the lawyer's registration took precedence over the merits. Consequently, the appeal was rejected without examination of the underlying facts, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lawyer signing the petition is not enrolled in the special barroll of the Supreme Court.

Parole chiave

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special barroll requirement cassation inadmissibility unqualified lawyer filing procedural defect court costs and fine difesa d'ufficio spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
110 del 1975; Rilevato che l'atto è stato sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPO DANIELE nato a ERICE il 19/10/1991 avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdat«c) avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; \(v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Premesso che CAMPO Daniele, per il tramite del suo difensore, ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Palermo - avverso la sentenza con cui in data 20.6.2023 il Tribunale di Trapani lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che l'atto è stato sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il