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Ordinanza — n. 14606/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic criticism lacking specific factual refutation of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's defense offered only a generic critique of the execution judge's decision without refuting the specific factual arguments presented. The lower court had rejected the request for criminal continuation based on the temporal distance between offenses, the different locations of commission, and the distinct operational methods used. The Supreme Court ruled that the appellant failed to demonstrate that the execution judge's reasoning was illogical or unsupported by evidence, thereby failing to meet the threshold for a valid cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal challenging a decision on criminal continuation is inadmissible if it merely asserts in principle that the unique criminal design should have been recognized without specifically refuting the factual arguments and reasoning of the execution judge.

Parole chiave

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criminal continuation unique criminal design execution judge inadmissible appeal factual assessment criminalità persistente reiterazione di reati penali prevenzione generale e speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017
Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020
Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBROZI NIKOLL nato il 10/08/1992 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; ty

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di DOBROZI Nikoll avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 10.9.2024 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);

Rilevato che il ricorso si fonda su una critica generica del provvedimento di rigetto della istanza di applicazione della continuazione, limitandosi ad affermare in via di principio che l'unicità del disegno criminoso avrebbe potuto essere riconosciuta, ma senza confutare specificamente le argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale, alla richiesta di riconoscimento della medesimezza del programma delittuoso, ha opposto una motivazione non manifestamente illogica, fondata sulla distanza temporale intercorsa tra i reati oggetto delle due sentenze nonché sulla diversità del luogo di commissione degli illeciti e delle loro modalità operative;

Considerato, pertanto, che, pur a fronte della omogeneità tipologica dei reati, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto in modo congruo che le condotte in esame fossero piuttosto il risultato di una spiccata propensione a delinquere e di accidentali determinazioni a delinquere plurime, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01);Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm