Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks grounds under Art. 129 CPP for acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment that imposed a prison sentence and fine, arguing the lower court failed to consider acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that because the appellant did not demonstrate in the appeal that the first-instance decision clearly excluded a statutory acquittal ground, the appeal lacked the specific grounds required for admissibility under Article 610, paragraph 5-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: An appeal against a judgment imposing a penalty is inadmissible if it does not clearly allege that the first-instance decision excluded a statutory ground for acquittal under Article 129.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCUNI FRANCESCO nato a TARANTO il 15/01/1983 avverso la sentenza del 07/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO 1 dato avviso alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che BOCCUNI Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 7.10.2024 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di cui agli artt. 23 L. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso censura la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che ricorressero gli estremi per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, in particolare, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussein, Rv. 277102 - 01);
Dato atto, sotto questo profilo, che la decisione impugnata ha motivatamente escluso che ricorressero i presupposti di una sentenza di proscioglimento per il tramite del richiamo della documentazione in atti, laddove invece nel ricorso non sono stati prospettati profili di evidenza di elementi giustificativi di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.