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Ordinanza — n. 14604/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of proven criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for continuability because the appellant failed to prove a unified criminal plan, citing instead a general propensity for deviance evidenced by numerous prior offenses. The appellate court found the appellant's arguments generic and insufficient to overturn the factual assessment of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of continuability requires a verified proof that subsequent crimes were planned at the time of the first offense, not merely the presence of indicia if the acts resulted from temporary determination.

Parole chiave

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continuability of crimes criminal design unified plan general propensity prior offenses inadmissible appeal judicial execution procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO ALESSANDRO nato a FRATTAMAGGIORE il 23/10/1968 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAPASSO Alessandro avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.9.2024 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Considerato che, nella prospettiva sopra indicata, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, pur a fronte della parziale identità delle norme di legge violate e della contiguità dell'ambito territoriale di commissione dei reati, non fosse stata dimostrata la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, dovendosi al contrario valutare che il ricorrente avesse rivelato una mera generale propensione alla devianza, concretizzatasi di volta in volta in modo contingente (come dimostrato anche dalla circostanza che annoverasse plurimi precedenti penali, commessi a far data dal 1995);

Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si svolge in modo generico e si limita a indicare a sua volta, ma senza svilupparli ovvero affermandoli apoditticamente, altri indici, diversi da quello valorizzato dal giudice dell'esecuzione, oppure a dare a quello valorizzato dal giudice dell'esecuzione un significato diverso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 r\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen