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Ordinanza — n. 14603/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Silvana Poropat inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant's lawyer submitted a generic criticism regarding the omission of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, without addressing the specific reasoning of the Court of Appeal of Venice. The court rejected this because the lower court had adequately motivated its decision based on the lack of the psychological element of the crime, and the appeal failed to refute these specific points.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not specifically refute the arguments of the contested decision, reducing to a generic criticism of omitted legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation generic criticism non-punishment causes psychological element of crime procedural costs Cassazione Roma ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
159 del 2011; Evidenziato che il ricorso non contiene alcuna critica argomentata su capi o punti della decisione e si risolve in una generica censura dell'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
159 del 2011; Evidenziato che il ricorso non contiene alcuna critica argomentata su capi o punti della decisione e si risolve in una generica censura dell'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POROPAT SILVANA nato a RIMINI il 09/11/1961 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di POROPAT Silvana avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 20.5.2024 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova in data 9.1.2020 di condanna della 3 ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159 del 2011; Evidenziato che il ricorso non contiene alcuna critica argomentata su capi o punti della decisione e si risolve in una generica censura dell'omesso rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una motivazione adeguata della Corte d'Appello di Venezia sull'unico motivo d'appello che atteneva al difetto dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non essendo state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza impugnata, con la conseguente condanna dekcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i