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Ordinanza — n. 14598/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against early release denial due to generic arguments and jurisdictional error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court ignored two of three grounds for the early release denial, but the court found these arguments generic and failed to refute the specific reasons regarding the lack of educational participation and prior rejection. Furthermore, the request for a conditional suspension of execution was deemed outside the Tribunal's jurisdiction, belonging instead to the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. Pen.; Art. 10 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates previously rejected grounds without specific refutation and if it requests measures beyond the competence of the reviewing tribunal.

Parole chiave

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early release denial conditional suspension execution generic appeal grounds jurisdictional error Cassation inadmissibility remissione della pena revoca della liberazione condizionale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 54 Ord. Pen.
SI i • 07_ Evidenziato che il ricorso censura che l'ordinanza impugnata non abbia risposto a due dei tre motivi del reclamo proposto dal detenuto; Considerato, quanto alla richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 Ord.
Law 1° agosto 2003, n. 207

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7510 del 25/1/2011, Rv. 249804
(Sez. 1, n. 7510 del 25/1/2011, Rv. 249804 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERONI GIOVANNI nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/12/1964 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO t Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NERONI Giovanni avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 17.9.2024 il Tribunale di Sorveglianza de l'Aquila ha respinto il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Pescara del 17.8.2024, che aveva rigettato la concessione del beneficio della liberazione anticipata c.d. speciale; e „t. SI i • 07_ Evidenziato che il ricorso censura che l'ordinanza impugnata non abbia risposto a due dei tre motivi del reclamo proposto dal detenuto; Considerato, quanto alla richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata ex art. 54 Ord.

Pen., che il Tribunale di Sorveglianza abbia in realtà richiamato, ritenendole del tutto condivisibili, le argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale aveva ritenuto che non ricorresse il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione a causa dei reati commessi da Neroni nei periodi in considerazione e aveva, altresì, rimarcato che già nel 2016 fosse stata rigettata una richiesta di liberazione anticipata per periodi quasi del tutto sovrapponibili a quelli oggetto dell'ultima istanza; Ritenuto, pertanto, che, in questa parte, il ricorso sia generico, in quanto non confuta specificamente le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza e si limita a reiterare sommariamente la doglianza già disattesa;

Osservato, quanto alla richiesta di applicazione del c.d. "indultino", che rientra piuttosto nella competenza del giudice dell'esecuzione la declaratoria della estinzione della pena in esito alla sospensione condizionata dell'esecuzione prevista dalla legge 1° agosto 2003, n. 207. (Sez. 1, n. 7510 del 25/1/2011, Rv. 249804 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Casa delle ammende.