Cassation court dismisses appeal against probation order citing violation of Art. 47-ter Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the utility of his employment was illogical and failed to focus on future prognosis. The court rejected this, stating that past employment does not guarantee non-recidivism given the appellant's prior criminal history and pending cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter Ord. Pen.; The court's assessment of the utility of employment in probation applications is not manifestly illogical when weighed against the convicted person's prior criminal record and failure of previous alternative measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLIS LUCA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/07/1990 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di PETRUZZELLIS Luca avverso l'ordinanza con cui in data 17.1.2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha rigettato un'istanza di ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si deducono la violazione dell'art. 47-ter Ord. Pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza stigmatizza la strumentalità del rapporto di lavoro dell'istante e si concentra sul passato del condannato anziché effettuare un giudizio prognostico fondato sugli attuali elementi positivi;
Ritenuto, in primo luogo, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla strumentalità del lavoro non può essere considerata manifestamente illogica, giacché i giudici hanno operato un ragionevole riferimento al fatto che l'avere il condannato trovato un lavoro in prossimità della proposizione dell'istanza di misura alternativa non rappresenti garanzia di non recidivanza, atteso che Petruzzellis aveva già lavorato negli anni precedenti senza che ciò gli avesse impedito di continuare a delinquere; Ritenuto, in secondo luogo, che il Tribunale di Sorveglianza ha opportunamente messo in evidenza i numerosi e gravi precedenti penali, le pendenze processuali per fatti successivi a quello relativo alla pena da eseguire, le informazioni di polizia, gli esiti delle misure alternative alla detenzione già godute, la sottoposizione medio tempore a misura di prevenzione personale, che indubbiamente costituiscono - tra le fonti di conoscenza - elementi da tenere in considerazione nella valutazione della prevedibile proficuità dell'affidamento;
Considerato, quindi, che, alla luce di tale rilievo, è nient'affatto illogica la conclusione dell'ordinanza impugnata, secondo cui si tratti di elementi negativi che legittimano un giudizio di non idoneità della misura alternativa nella prospettiva di un recupero sociale e della prevenzione di recidiva e che, di contro, dimostrano la necessità del trattamento intramurario affinché il condannato acquisisca consapevolezza del disvalore delle condotte illecite poste in essere; Considerato, pertanto, che il ricorso si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata senza confutarne specificamente le argomentazioni, sicché deve essere 2 rv dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am