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Ordinanza — n. 14596/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14596/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14596/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO SANTO nato a CATANIA il 27/06/1960 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso—a-Flè- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; t'Y E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14596/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato;

Parole chiave

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alleggerimento della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena clausula rebus sic stantibus revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO SANTO nato a CATANIA il 27/06/1960 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso—a-Flè- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; t'Y

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato;

Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende. Così de