Ordinanza — n. 14596/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO SANTO nato a CATANIA il 27/06/1960 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso—a-Flè- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; t'Y E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14596/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO SANTO nato a CATANIA il 27/06/1960 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA(dato avviso—a-Flè- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; t'Y
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che AIELLO Santo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende. Così de