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Ordinanza — n. 14595/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual complaints disguised as legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding the lack of criminal continuity and insufficient means of support were improperly framed as legal violations. The appellant argued that the lower court relied on insufficient evidence to establish social danger and failed to recognize his irregular employment. The court ruled that these arguments constituted vices of motivation rather than legal errors, as they required a re-evaluation of factual elements rather than a strict application of law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals alleging violations of law must strictly cite legal provisions; complaints challenging the factual basis of a decision or requesting alternative interpretations of evidence constitute improper factual grievances and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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violation of law vices of motivation factual grievances social danger procedural inadmissibility riesame della curatela prova del rischio persecuzione motivi di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020
159 del 2011, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Pg c.
Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020
Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv.
Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE( ITALIA) il 29/10/1992 avverso il decreto del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di AUGUGLIARO Francesco Paolo avverso il decreto in epigrafe, con cui in data 12.7.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato il decreto emesso in data 13.10.2023 dal Tribunale di Trapani di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; Premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 - 01;

Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01); Evidenziato che l'unico motivo di ricorso attacca essenzialmente la motivazione del decreto impugnato, lamentando che la Corte d'Appello abbia ritenuto la pericolosità sociale del ricorrente sulla base dei precedenti penali e dei procedimenti pendenti, laddove invece tali dati non dimostrano una continuità criminosa di Augugliaro, e in ragione della mancanza di mezzi leciti di sostentamento, laddove invece il ricorrente svolge un'attività lavorativa saltuaria preso un ovile; Ritenuto si tratti di censure che, sebbene presentate nel ricorso come integranti una violazione di legge dedotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denunciano piuttosto un vizio di motivazione per il tramite di non consentite doglianze in punto di fatto, che sollecitano una rilettura alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata;

Considerato che il ricorso non possa essere preso in considerazione nemmeno quando deduce che quella del decreto impugnato sia una "motivazione meramente apparente", tenuto conto che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/7/2014, dep. 2015, P.g. in proc. Vassallo, Rv. 263100 - 01), ciò che non si è verificato nel caso di specie;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.